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Termini per opposizione a un atto di precetto, a un decreto ingiuntivo e all'esecuzione

30/5/2014

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Nel precedente articolo, abbiamo parlato dei giorni entro cui presentare l'opposizione a un Atto di Precetto ed a un Decreto Ingiuntivo: 

40 giorni a partire dalla notifica per il Decreto Ingiuntivo.
10 giorni per l'Atto di precetto. 


Questi termini ci permettono di opporci ad errori formali di tali notifiche:  come errori su nomi, e/o intestazioni, errori sulle cifre da restituire, sul numero di partiva IVA, insomma piccoli dettagli che permettono di allungare i tempi.

Questi errori non sono numerosi ma può capitare una volta ogni tanto. 

Nel caso del Precetto abbiamo 10 giorni per l'opposizione formale all'atto in sé e 20 giorni per opporsi all'Esecuzione, questo è il cardine della strategia difensiva, se abbiamo di mezzo una banca, parte il contenzioso perché andiamo dritti dritti nell'Usura e Anatocismo bancario e quindi nel Penale perché vittime di Usura da parte dell'istituto bancario. 

Qui siamo in mano al Giudice, che può fermare la procedura per delineare il tutto e capire se siamo noi a credito rispetto la banca.  

Dalla data di notificazione, il creditore ha 90 giorni di tempo per chiedere al Giudice di applicare la legge e procedere con il Pignoramento e la Vendita all'Incanto, quindi c'è tempo per un accordo stragiudiziale a Saldo e Stralcio con il creditore. 

In alternativa per evitare il pignoramento si può usufruire della Conversione del Pignoramento, versando un quinto del dovuto immediatamente e il rimanente pagando a rate per 18 mesi.  

Ci sono altri 2 dettagli per far annullare un Pignoramento, c'è da verificare se l'esecuzione avviene dopo il termine dei 90 giorni e la data della Trascrizione nei pubblici registi del Pignoramento rispetto all'udienza di vendita. 


Resta il fatto che se non sai come muoverti e non sei supportato da validi professionisti, avrai torto anche se hai ragione.  

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