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Saldo e stralcio Equitalia bufala o verità? Termini impropri o procedura fattibile? Stralciare e abbattere il saldo è possibile, dipende da cosa ha fatto Equitalia e ogni procedura ha storia a se...

5/10/2015

 
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Il Saldo e stralcio con Equitalia è possibile o no?

Chiariamo che parlare di saldo e stralcio con Equitalia è improprio, con l'ente possiamo richiedere con il controllo dell'estratto di ruolo, il ricalcolo della vera posizione con l'erario. 

Se sono presenti irregolarità, il saldo può iniziare a variare anche considerevolmente e le cifre dovute vengono stralciate direttamente da Equitalia. 

Va detto che se Equitalia si è comportata in malo modo ed in maniera del tutto fuori norma, con ipoteche iscritte irregolarmente, atti intimidatori e richieste oltre i termini di legge, si può pensare anche di tutelarsi anche con una richiesta di risarcimento di danni e denunce per estorsioni, ma questo passo va ponderato  nella trattativa con l'ente. 

Altri strumenti per abbassare il carico con l'erario sono da valutare per determinate situazioni.

Con l'accordo con i creditori e l'avvallo del giudice si può fare richiesta dello strumento della crisi da sovraindebitamento, che in specifici casi e nell'ipotesi migliore, di un solo creditore, come ad esempio Equitalia può permettere un taglio degli oneri fiscali.

Possono farlo tutti? No, solo determinati soggetti:
a) gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro;
b) gli imprenditori agricoli;
c) le associazioni professionali;
d) le start up innovative.
- i soggetti persone fisiche non imprenditori;
- le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure concorsuali. 

Diciamo che si tratta di un panorama imprenditoriale ristretto, e nella maggior parte dei casi in cui l'impresa è a rischio o di fallimento o di un concordato preventivo, non si giova di questo strumento.

Con il rischio si; di abbassare il debito in base alla propria posizione economica, ma anche di trovarsi a pagare cose non dovute in partenza, senza un controllo del ruolo con Equitalia o eventuali contratti con le banche e di dare in garanzia anche immobili per chiudere queste posizioni.

Se ci troviamo di fronte più creditori c'è anche il rischio di non trovare l'accordo per il piano di rientro.

Come detto prima abbattere la posizione con gli enti è possibile, e fare un  primo controllo con noi non costa niente, ogni procedura  ha storia a se  e va valutata la strategia migliore. 

Controlla la tua posizione con Equitalia, contattaci per saperne di più!!

Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca legale da parte di Equitalia, lettera di fermo amministrativo e pignoramento esattoriale. Come si ferma l'iter della procedura?

1/10/2015

 
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La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia è un problema che colpisce molti imprenditori, in alcuni casi ci ritroviamo anche con due o tre tentate iscrizioni da parte dell'ente di riscossione, nonostante le diffide e in contrasto con la loro stessa normativa interna. 
​
​Con la scusa della burocrazia e della competenza altrui ci provano sempre, anche quando sono nel torto.  



​La preventiva iscrizione dell'ipoteca legale di Equitalia viene ora comunicata  tramite lettera, prima del 2011 non era obbligatoria questa comunicazione, (con un ispezione ipotecaria puoi controllare se c'è un ipoteca legale Equitalia non comunicata), lettera che ci informa del non pagamento del debito a nostro carico e che se non provvederemo al pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione preventiva sarà eseguita l'iscrizione dell'ipoteca, ci è capitato di vedere ipoteche iscritte pari al doppio del nostro debito, come se fosse una banca che ci presta del denaro. 

Nel caso della lettera di comunicazione preventiva del fermo amministrativo del veicolo, la modalità è la stessa senza la capienza che permette un ipoteca, Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo.

Per pagare, Equitalia nelle sue comunicazioni ci dà 30 giorni di tempo altrimenti verrà iscritta ipoteca e il fermo iscritto sulla targa dell'autoveicolo e al PRA e la successiva vendita all'asta, nelle  stesse lettere segnalano un tempo di 60 giorni per fare ricorso o tramite commissione tributaria o alla competente autorità giudiziaria, e nel frattempo procedono ugualmente nell'esecuzione ignorando allegramente le possibilità che permette la legge di opporsi a questi atti.

La nostra società è molto efficace, in questi casi il ricorso che presentiamo contro le iscrizioni, non necessità della commissione tributaria  con le relative spese e tempi, e ci permette di contestare ad Equitalia le cifre che ci richiede, contattaci per saperne di più!!

Capita anche di vedersi arrivare la comunicazione per immobili che neanche sono di proprietà, per rendersi conto di come lavorano questi enti. 

Dopo la comunicazione, in base alla nostra posizione se siamo persona fisica o società, e all'ammontare del debito, se utilizziamo il mezzo per lavorare o no, scatta la vendita esattoriale, anche in questo caso dobbiamo capire quali atti sono stati fatti per opporsi alla vendita, qui essere precisi è essenziale, se c'è la possibilità si può fermare la vendita ma sono da valutare i passi effettuati prima della nostra conoscenza. 

Le tempeste passano se hai fondamenta solide e salde e con noi potrai averle,
contattaci se hai problemi con Equitalia, ipoteche  legali iscritte, fermi amministrativi e la procedura di vendita esattoriale in corso!!!

E se c'è di mezzo anche la banca,qual'è la strategia migliore per muoversi?? I passi sono da valutare attentamente...


Più possibilità per bloccare l'ipoteca  equitalia, si può intervenire anche dopo che l'agente di riscossione ha notificato il preavviso, con l'estratto di ruolo è sempre possibile impugnare l'iscrizione dal giudice.

21/10/2014

 
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La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 18/09/2014 fa giurisprudenza e cala dei limiti netti all'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente di riscossione. 


Con questa sentenza tutte le ipoteche iscritte da parte di Equitalia prima del 2011 non sono valide e impugnabili da parte del contribuente.   

Queste ipoteche sono state iscritte senza avvertire prima il debitore, a sua insaputa ledendo i suoi diritti e per questo motivo il giudice ha facoltà di cancellare l'iscrizione.

Se l'ipoteca è stata iscritta dal 2012 ad oggi deve rispettare determinati passi per essere a norma di legge:


Prima di iscrivere l'ipoteca sui beni del debitore, Equitalia deve inviare il Preavviso di Ipoteca. 
l'iscrizione in generale può essere illegittima per vari motivi: 


- Mancato decorso del termine dilatorio di 60 giorni della notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo.
- Difetto di motivazione
- Assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento.
- Omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento. 
- Mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge. 



Quest'ultimo punto ci permette di prenderci ottime soddisfazioni contro Equitalia, la nostra particolare operatività in combinazione al controllo estratto di ruolo e dei termini di decadenza, garantisce un abbattimento della posizione debitoria con l'erario in una percentuale variabile dal 25 al 45 percento sul totale e la cancellazione della ipoteca iscritta in base a somme non dovute.  


Se vuoi abbattere i debiti con l'erario e annullare l'iscrizione dell'ipoteca da parte di Equitalia. contattaci!!

Termini per opposizione a un atto di precetto, a un decreto ingiuntivo e all'esecuzione

30/5/2014

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Nel precedente articolo, abbiamo parlato dei giorni entro cui presentare l'opposizione a un Atto di Precetto ed a un Decreto Ingiuntivo: 

40 giorni a partire dalla notifica per il Decreto Ingiuntivo.
10 giorni per l'Atto di precetto. 


Questi termini ci permettono di opporci ad errori formali di tali notifiche:  come errori su nomi, e/o intestazioni, errori sulle cifre da restituire, sul numero di partiva IVA, insomma piccoli dettagli che permettono di allungare i tempi.

Questi errori non sono numerosi ma può capitare una volta ogni tanto. 

Nel caso del Precetto abbiamo 10 giorni per l'opposizione formale all'atto in sé e 20 giorni per opporsi all'Esecuzione, questo è il cardine della strategia difensiva, se abbiamo di mezzo una banca, parte il contenzioso perché andiamo dritti dritti nell'Usura e Anatocismo bancario e quindi nel Penale perché vittime di Usura da parte dell'istituto bancario. 

Qui siamo in mano al Giudice, che può fermare la procedura per delineare il tutto e capire se siamo noi a credito rispetto la banca.  

Dalla data di notificazione, il creditore ha 90 giorni di tempo per chiedere al Giudice di applicare la legge e procedere con il Pignoramento e la Vendita all'Incanto, quindi c'è tempo per un accordo stragiudiziale a Saldo e Stralcio con il creditore. 

In alternativa per evitare il pignoramento si può usufruire della Conversione del Pignoramento, versando un quinto del dovuto immediatamente e il rimanente pagando a rate per 18 mesi.  

Ci sono altri 2 dettagli per far annullare un Pignoramento, c'è da verificare se l'esecuzione avviene dopo il termine dei 90 giorni e la data della Trascrizione nei pubblici registi del Pignoramento rispetto all'udienza di vendita. 


Resta il fatto che se non sai come muoverti e non sei supportato da validi professionisti, avrai torto anche se hai ragione.  

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Decreto ingiuntivo ed Atto di precetto: l'inizio della fine? Cosa sono, dove portano, come opporsi ed evitare il pignoramento...

25/3/2013

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Parliamoci chiaro... se siamo in presenza di un Decreto Ingiuntivo o peggio di un Atto di Precetto siamo all'inizio della fine, questa fine si chiama Pignoramento...

Cioè la tua casa non lo è più, verrà messa all'asta e ti ritroverai sotto un ponte o in mezzo alla strada con la tua famiglia, si può evitare?? 

 Si, ma nei tempi giusti e non all'ultimo minuto, la legge ci aiuta ma noi dobbiamo essere rapidi ed accorti. 

Il Decreto Ingiuntivo è il primo atto che ci arriva dopo la sofferenza e la messa in mora, nel caso standard di mutuo;   dal suo arrivo abbiamo 40 giorni dalla notifica per intervenire, ci si può opporre al decreto ma non si ferma la procedura, l'opposizione si fa per guadagnare tempo, raramente ci troviamo di fronte ad una  opposizione che ha reali motivi per sospendere la procedura esecutiva.

Il secondo passo è l'Atto di Precetto, qui siamo in prossimità del baratro, abbiamo 10 giorni di tempo per rispondere dei nostri debiti o arriverà il Pignoramento, anche qui ci possiamo opporre ma torniamo al discorso del guadagnare tempo. 

Tempo che comunque può essere prezioso per trovare la soluzione più adatta alla situazione.

Ogni procedura esecutiva è a sè e va valutata caso per caso, ma se presa in tempo è possibile evitare il peggio.

Decreti Ingiuntivi ed Atti di Precetto, possono essere mandati anche nei casi dove non c'è ipoteca, quindi non siamo a rischio con il solo mutuo, ma in tutti i casi cui siamo debitori con qualcuno, ad esempio facciamo dei lavori a casa e non paghiamo la ditta che l'ha fatti, bene stiamo rischiando la nostra casa per una cifra ridicola....

Noi siamo in grado d'intervenire in questi casi e possiamo proteggere il tuo patrimonio e  il futuro della tua famiglia, la nostra pre-analisi è completamente GRATUITA, contattaci per maggiori informazioni.

Riprendi in mano la Tua vita

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